I vivaisti a volte si trovano in difficoltà perché, per garantire la qualità delle piante, non dispongono del prodotto fitosanitario idoneo. Per illustrare i percorsi della registrazione dei prodotti fitosanitari e i loro limiti l’Anve ha organizzato, con l’Aipp, un webinar sulla difesa delle piante ornamentali. Con la partecipazione di Fabio Buonsenso, tecnologo del Crea-Difesa e Certificazione e del Servizio fitosanitario centrale presso il Masaf, e di Margherita Bradascio e Patrizia Maenza di Agrofarma Federchimica (cliccando sui nomi si possono vedere le presentazioni dei rispettivi relatori).
Il processo autorizzativo dei prodotti fitosanitari
Buonsenso ha fornito gli elementi essenziali per conoscere il processo autorizzativo che porta al prodotto fitosanitario utilizzato dagli agricoltori e, quindi, anche dai vivaisti. «La normativa europea sui prodotti fitosanitari mira ad assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell’agricoltura europea. Tale normativa si regge su tre pilastri:
- il Reg. (Ce) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
- il Reg. (Ce) n. 396/2005 che definisce i limiti massimi di residuo dei prodotti fitosanitari
- e la Direttiva 2009/127/Ce sulle macchine per l’applicazione dei prodotti fitosanitari».
Autorizzazioni per usi minori
Il Reg. (Ce) 1107/2009 dispone che l’approvazione delle sostanze attive è di competenza dell’Ue, mentre l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari è prerogativa dei singoli Stati membri.
«L’art. 51 norma l’estensione delle autorizzazioni per usi minori, che spesso riguardano proprio le produzioni vivaistiche. A livello nazionale le colture minori e gli usi minori sono normati dal Decreto interministeriale 16 settembre 1999 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Agricoltura e dalla procedura emanata nel 2024 dal Ministero della Salute per la gestione delle istanze per usi minori in attuazione dell’art. 51 del Reg. (Ce) 1107/2009, le cui linee guida non sono cogenti. Perciò è in preparazione un nuovo decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, di prossima pubblicazione, che prevede delle novità normative fra cui una nuova definizione di colture minori, cioè tali se la loro superficie di coltivazione in Italia è inferiore a 20.000 ettari».
Ornamentali e floreali: colture minori e usi minori
La definizione di ornamentali e floreali comprende una moltitudine di colture diverse fra loro, e con tecniche di allevamento altrettanto differenti. Ciò comporta una certa complessità sia nella corretta identificazione degli scenari di esposizione sia nella valutazione del rischio connesso all’impiego degli agrofarmaci, ha sottolineato Bardascio.
«L’industria investe continuamente per la registrazione di nuove sostanze attive, lo sviluppo di nuovi formulati e il mantenimento dei prodotti sul mercato nel rispetto dei requisiti legislativi europei. Per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari tutti gli ambiti della valutazione del rischio devono dimostrare che non sussistono rischi inaccettabili per l’umo e l’ambiente. Sottolineo che i residui delle sostanze attive non sono rilevanti ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari per le colture ornamentali e floreali. Per le colture minori e gli usi minori gli strumenti regolatori sono:
- la Banca dati europea Eumuda, la quale riporta che
- le ornamentali e floreali sono “colture minori”
- l’impiego dei prodotti fitosanitari per la difesa delle colture minori è considerato per definizione un “uso minore”
2. il Reg. (Ce) 1107/2009, il quale definisce come “uso minore” l’uso di un prodotto fitosanitario in uno specifico Stato membro su vegetali o prodotti vegetali che:
- o non sono ampiamente diffusi in tale Stato membro
- oppure sono ampiamente diffusi per far fronte a un’esigenza eccezionale n materia di protezione dei vegetali».
Due casi studio
Nell’ambito della registrazione dei prodotti fitosanitari ai sensi degli articoli 51 e 53 del Reg. (Ce) 1107/2009 Maenza ha poi proposto due casi studio:
- un insetticida per il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)
- un prodotto erbicida per il controllo delle infestanti a foglia larga nei vivai ornamentali e forestali.








