Royalties e varietà protette: cosa devono sapere i vivaisti

royalties e varietà protette
La tutela delle varietà vegetali è uno strumento fondamentale per sostenere l’innovazione e garantire una filiera florovivaistica corretta e competitiva. Se ne è discusso in un webinar organizzato dall’Anve

La tutela delle varietà vegetali, con l’applicazione delle royalties, non rappresenta solo un obbligo giuridico, ma uno strumento fondamentale per sostenere l’innovazione e garantire una filiera florovivaistica corretta e competitiva. È quanto ha evidenziato il webinar “Royalties e varietà protette: cosa devono sapere i vivaisti” organizzato dall’Associazione nazionale vivaisti esportatori (Anve) in collaborazione con l’Aipp, nel corso del quale sono stati illustrati

  • il funzionamento del sistema di protezione delle nuove varietà vegetali,
  • il significato delle royalties,
  • gli aspetti giuridici della privativa varietale,
  • il Test Dus (Distinctness, uniformity and stability)
  • e le principali norme di riferimento a livello nazionale e comunitario.

Inoltre attraverso esempi pratici sono stati evidenziati i vantaggi della tracciabilità e dell’utilizzo di materiale di propagazione autorizzato per breeder, licenziatari, vivaisti e per l’intera filiera florovivaistica.

Perché l’innovazione varietale ha bisogno di tutela?

La filiera del valore nel vivaismo ornamentale è molto complessa, ha introdotto Matteo Ragni, rappresentante in Italia di Plantipp, un’agenzia europea di gestione brevetti.

«Essa comprende diversi passaggi:

  • l’ibridatore che “crea” la nuova varietà,
  • la registrazione della royalty per tale varietà (atto formale che avviene per volontà dell’ibridatore),
  • il licenziatario/propagatore che si occupa della promozione e dello sviluppo della nuova varietà,
  • il vivaista che coltiva la varietà,
  • il mercato che comprende i broker, le aste, i garden center, la grande distribuzione e i piccoli distributori fino al consumatore finale.

Ogni anello della filiera genera e trasferisce valore economico. La privativa varietale (Pbr o Plant breeders' rights) è un diritto legale esclusivo concesso al costitutore per tutelare una nuova varietà vegetale, garantendone il controllo sulla produzione, la vendita e la riproduzione. Tale privativa, a cui corrisponde una royalty, non è un vincolo burocratico esterno, ma è parte integrante della catena del valore del prodotto pianta».

Il breeding, investimento a lungo termine

Il breeding o miglioramento genetico richiede anni di incroci, selezione e prove agronomiche prima che una varietà diventi commerciale. I costi di ricerca, sviluppo e Test Dus sono a carico del breeder, senza alcuna garanzia di successo commerciale a fine percorso. Perciò, senza un ritorno economico, ha sottolineato Ragni, l’innovazione varietale rallenta o si ferma.

«La tutela delle varietà vegetali conviene anche al vivaista, per più ragioni:

  • elimina la concorrenza sleale di chi propaga senza pagare royalty
  • garantisce continuità di novità realmente commerciabili nel tempo
  • valorizza chi investe in materiale genuino, tracciato e di qualità
  • riduce il rischio di contestazioni per chi acquista in regola».

Definizione di varietà vegetale

Ai sensi dell’art. 5 del Reg. Ce 2100/94 e dell’art. 100 CPI, ha comunicato Simone Pallavicini, avvocato che nella sua professione si occupa di proprietà intellettuale e consulente di Plantipp, «si intende per varietà vegetale un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto il quale sia:

  • definibile mediante l’espressione delle “caratteristiche” risultanti da un dato genotipo o da una combinazione di genotipi
  • distinguibile da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette “caratteristiche”
  • considerabile come un’entità in quanto idoneo a essere riprodotto in modo conforme.

Quando si tratta di nuove varietà vegetali, con “caratteristiche” (o “caratteri” nel linguaggio del legislatore italiano) si intendono i tratti espressi dal genotipo della varietà che servono innanzitutto a definirla e a distinguerla da altre varietà. Non è necessario che siano valutate e descritte tutte le caratteristiche geneticamente esprimibili: l’esame tecnico (Test Dus) considera quelle sufficienti ai fini della protezione. Le caratteristiche emergono quindi dal Test Dus e sono riportate nella descrizione ufficiale della varietà inserita o richiamata nel registro della privativa».

La denominazione della varietà

Una nuova varietà, ha spiegato Pallavicini, deve avere un nome, requisito necessario per la concessione della privativa stessa, per la sua commercializzazione e presupposto della iscrizione nel registro varietale, ovunque nei paesi aderenti alla Convenzione Upov sulla tutela delle innovazioni vegetali.

«La denominazione utilizzata ai fini dell’ottenimento della privativa deve poi essere tale da non ledere diritti di terzi e non creare confusione o indurre in errore circa le caratteristiche della varietà. Infine la denominazione varietale non può contenere nomi geografici (artt. 166 Codice della proprietà industriale e 63 Reg. Ce 2100/94)».

Rapporto fra denominazione varietale e marchio

La denominazione della varietà, ha precisato Pallavicini, costituisce per legge il suo nome generico, con esclusione esplicita, pertanto, della possibilità per il costitutore di registrarla come marchio o di vantare comunque diritti esclusivi su essa.

«Tuttavia la legge consente, nella commercializzazione della varietà, di associare alla denominazione generica un marchio d’impresa, a condizione che la denominazione resti facilmente riconoscibile. Preciso, infine, che le varietà vegetali come tali non possono costituire oggetto di brevetto».

Un confronto sintetico fra denominazione e marchio

Denominazione varietale

  • Identificativo tecnico-legale unico della varietà
  • Non modificabile, usato nella registrazione ufficiale
  • Deve sempre accompagnare la pianta nei documenti tecnici

Marchio commerciale

  • Nome con cui la varietà viene venduta al pubblico
  • Può cambiare o variare da mercato a mercato
  • Oggetto di diritti di marchio, diversi dal Pbr

Cosa è registrabile: i quattro requisiti

Ed ecco, infine, ha concluso Ragni, i quattro requisiti che una nuova varietà deve possedere per essere registrabile:

  • novità: con commercializzata oltre i limiti temporali previsti dalla norma
  • distinzione: chiaramente differente da varietà notoriamente conosciute
  • omogeneità: caratteristiche uniformi in tutta la popolazione
  • stabilità: le caratteristiche restano invariate nelle riproduzioni successive
Royalties e varietà protette: cosa devono sapere i vivaisti - Ultima modifica: 2026-08-24T02:44:09+02:00 da Giuseppe Francesco Sportelli

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome